Il Decreto-Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
Il provvedimento nasce in risposta alla necessità di modernizzare il quadro normativo sulla sicurezza sul lavoro, rafforzare i controlli e prevenire infortuni, anche facendo leva su strumenti digitali e incentivi per le imprese virtuose.
Nel corso del Decreto, vari settori (edilizia, agricoltura, formazione, appalti) sono interessati da novità significative che mirano ad una maggiore tracciabilità, responsabilizzazione e prevenzione.
Struttura del decreto e principali ambiti
Il decreto è articolato in 21 articoli che toccano molteplici aspetti: dall’agricoltura agli appalti, dalla vigilanza alla formazione, dalla protezione civile alle misure premiali per le imprese.
Di seguito, una panoramica delle principali misure contenute nel decreto:
1. Aliquote INAIL e sistema bonus/malus (Art. 1)
A partire dal 1° gennaio 2026, l’INAIL è autorizzato a rivedere le aliquote contributive con meccanismi differenziati: le imprese che mostrano un buon andamento infortunistico potranno ottenere riduzioni contributive, mentre quelle con performance peggiori saranno escluse se hanno condanne definitive gravi in materia di sicurezza. Questo meccanismo introduce un incentivo economico forte per le imprese affinché investano in prevenzione e sicurezza.
2. Rete del lavoro agricolo di qualità (Art. 2)
Le imprese che vogliono aderire a questa rete dovranno rispettare requisiti più rigorosi, tra cui l’assenza di condanne penali o sanzioni rilevanti in materia di salute e sicurezza nei tre anni precedenti. Inoltre, la riforma delle aliquote contributive riguarda anche l’agricoltura.
3. Appalti, subappalti, badge digitali e patente a crediti (Art. 3)
Una delle parti centrali del Decreto riguarda appalti e subappalti nei cantieri:
- Si introduce l’obbligo per i lavoratori di cantieri (e potenzialmente di altri settori a rischio elevato) di dotarsi di badge digitalicon codice univoco anticontraffazione.
- Le imprese che operano con subappalto saranno oggetto di controlli prioritari da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per il rilascio degli attestati di conformità.
- Si rafforza il meccanismo della “patente a crediti” per le imprese, con decurtazione dei punti e sanzioni più pesanti in caso di mancato rispetto delle normative di sicurezza.
- Nella notifica preliminare per l’avvio dei lavori nei cantieri va indicato non solo chi opera direttamente, ma anche le imprese che lavorano in subappalto.
4. Potenziamento ispettivo (Art. 4)
Il decreto prevede l’incremento degli organici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e l’integrazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, con assunzioni straordinarie nei prossimi anni (2026-2028) per rafforzare le capacità di vigilanza.
5. Formazione, prevenzione e requisiti dei soggetti erogatori (Art. 5 e 6)
- I soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovranno rispondere a criteri più rigorosi: entro 90 giorni dallo scatto del decreto, lo Stato e le Regioni definiranno i requisiti di accreditamento aggiornati.
- Le imprese con più di 15 dipendenti saranno obbligate, sempre a partire dal 2026, a comunicare ai competenti organi i dati sugli “near miss” (quasi incidenti), con l’obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione proattiva.
- Il decreto rafforza gli obblighi di manutenzione, igiene e corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi gli indumenti di lavoro che svolgono funzione protettiva.
6. Sicurezza per gli studenti in alternanza / percorsi scuola-lavoro (Art. 7)
Forti novità per chi opera nelle esperienze di alternanza (o percorsi scuola-lavoro):
- L’assicurazione INAIL copre anche gli infortuni che avvengono nel tragitto da casa al luogo di formazione e viceversa.
- Le convenzioni tra scuole e imprese non possono prevedere che gli studenti siano esposti a lavorazioni considerate ad alto rischio in relazione al documento di valutazione dei rischi aziendale.
- Vengono previste borse di studio per i superstiti di persone decedute a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
7. Norme tecniche, modifiche al Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) e semplificazioni (Art. 10, 13, ecc.)
Il decreto apporta modifiche al D.Lgs. 81/2008, ad esempio:
- Revisione dei requisiti per le scale verticali permanenti: si abbassa la soglia per l’obbligo di protezione da 5 metri a 2 metri, con possibilità di sostituire la gabbia con sistemi individuali conformi alla valutazione del rischio.
- Ridefinizione dei sistemi di protezione contro la caduta dall’alto, stabilendo una priorità nell’uso delle misure collettive (come parapetti o reti) rispetto a quelle individuali.
- Semplificazioni nei controlli in materia di salute, lavoro e sicurezza, con snellimento delle procedure ispettive e coordinamento tra enti territoriali.
8. Misure di contesto e protezione civile
Oltre alle misure strettamente legate al lavoro, il decreto contiene disposizioni collegate alla protezione civile e all’efficienza del sistema regionale-territoriale nella gestione degli eventi eccezionali (art. 20, proroga dello stato d’emergenza per condizioni meteorologiche avverse in alcune province).
Vantaggi attesi
- Maggiore prevenzione: l’obbligo di segnalare “near miss” e la maggior attenzione alla formazione puntano a prevenire incidenti prima che accadano.
- Premialità per le imprese virtuose: con bonus contributivi e sistema di crediti, si incentiva l’investimento in sicurezza.
- Controlli più efficaci: con l’aumento degli organici ispettivi e l’uso del badge digitale, le irregolarità dovrebbero risultare più difficili da occultare.
- Tracciabilità e trasparenza: il badge con codice univoco, la digitalizzazione e l’interoperabilità con sistemi nazionali (SIISL) mirano a un monitoraggio più stringente.
- Tutela agli studenti: l’estensione della copertura INAIL e la limitazione delle attività a rischio nei percorsi scuola-lavoro sono passi verso una maggiore protezione.
Criticità e sfide
- Costi per le imprese, in particolare le PMI: l’adeguamento alle nuove norme, la predisposizione dei badge digitali, la formazione e la manutenzione potrebbero rappresentare un onere rilevante.
- Tempistiche di attuazione: alcuni articoli richiedono decreti attuativi (entro 60 o 90 giorni) e coordinamenti tra Stato e Regioni, con il rischio di ritardi.
- Capacità amministrativa e risorse ispettive: l’efficacia dipenderà dalla reale capacità di rafforzare gli organici e dotare gli ispettori di mezzi adeguati.
- Privacy e trattamento dati: la gestione dei badge e dei sistemi digitali dovrà essere compatibile con le normative sulla protezione dei dati personali.
- Coerenza normativa regionale: le regioni dovranno recepire le novità e coordinarle con le strutture territoriali (ASL, SPRESAL, ecc.).
- Bilanciamento tra semplificazione e rigore: mentre il decreto punta alla semplificazione dei controlli, dovrà garantire che non aumenti il rischio di elusione delle norme.
Conclusione
Il Decreto-Legge 159/2025 segna un momento di svolta nel panorama della normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro: introduce elementi di modernizzazione, digitalizzazione e incentivazione, pur mantenendo un approccio rigoroso alla prevenzione.
Il successo delle sue intenzioni dipenderà fortemente dalla capacità delle istituzioni (Stato, Regioni, ispettorati) e delle imprese di dialogare, di attuare concretamente le misure previste e di garantire che le risorse stanziate siano efficacemente investite.
Affronta il cambiamento con competenza: con il Decreto-Legge 159/2025, la sicurezza sul lavoro non è più solo un obbligo, ma un vantaggio competitivo.
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